(premio di congedamento)

Art. 40.(Premio di congedamento)1.Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento e' corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
2.Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 32, e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilita' per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
3.In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1987
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