Attuazione dell'agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'istat

Art. 1.Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT1.((Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere)).
2.All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;
b)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,)) sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, e' disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identita' elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonche' al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione ((gestione e supporto all'utilizzo)) del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro sei mesi)) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;
c)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"3.Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
4.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di ((12 milioni)) di euro per l'anno 2013.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2012

Sentenze86


  • 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-05-29, n. 202400584
    Provvedimento:
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    • annullamento intimazione di pagamento·
    • art. 21 septies legge 241/1990·
    • art. 2943 e 2945 c.c.·
    • art. 30 D.P.R. 602/1973·
    • art. 8 ter legge 33/2009·
    • art. 97 Costituzione·
    • compensazione impropria·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza europea·
    • interessi moratori·
    • interruzione della prescrizione·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • nullità degli atti amministrativi·
    • onere della prova·
    • prescrizione del credito·
    • validità della notifica PEC·
    • violazione del diritto comunitario·
    • violazione del giudicato

  • 2. TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202400715
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    • annullabilità atto amministrativo·
    • annullamento cartella di pagamento·
    • compensazione nazionale·
    • eccesso di potere·
    • giudicato amministrativo·
    • legittimazione passiva·
    • motivazione della cartella di pagamento·
    • notifica PEC·
    • onere della prova·
    • prelievo latte sulle consegne·
    • prescrizione del credito·
    • principio di certezza del diritto·
    • sospensione della prescrizione·
    • violazione diritto comunitario

  • 3. TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-20, n. 202301023
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    • annullabilità·
    • art. 21 septies l. 241/1990·
    • art. 2946 c.c.·
    • compensazione·
    • diritto comunitario·
    • giudicato·
    • interessi moratori·
    • legittimazione passiva·
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    • prescrizione·
    • quote latte·
    • riscossione coattiva

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2023-12-20, n. 202311050
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    • annullabilità degli atti amministrativi·
    • art. 21-septies l. 241/1990·
    • art. 60 c.p.a.·
    • carenza di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giudizio in forma semplificata·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza europea·
    • normativa comunitaria·
    • onere della prova·
    • prescrizione del credito·
    • principi di buon andamento e trasparenza della P.A.·
    • principio di certezza del diritto·
    • quote latte·
    • sospensione degli effetti delle sentenze amministrative·
    • tutela giurisdizionale delle quote latte·
    • usucapione amministrativa·
    • violazione di legge
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