Art 2

Art. 2.
Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1979

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