Art 3

Art. 3.1.Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonche' del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorita' di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonche' le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stanziamento dei veicoli nelle aree urbane. 2.Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, e' adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed e' trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto dalla regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione e' attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua formazione. 3.Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:
a)il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;
b)i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;
c)il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;
d)tempi e modalita' per la verifica dello stato di attuazione;
e)le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;
f)la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge. 4.Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi e' comunicato alla regione entro il 31 gennaio. 5.La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorita'. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovra' avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno. 6.Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto. 7.Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere da realizzare. 8.Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 952 del codice civile e' il seguente:
"Art. 952 (Costituzione del diritto di superficie). - Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.
Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo".
- Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 di veda la precedente nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 6 aprile 1989
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