Art 11

Art. 11.1.Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2.Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.
2. L'atto di cessione del diritto di superficie e' soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Nota all'art. 11:
La lettera f) del primo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli) riguarda gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Entrata in vigore il 6 aprile 1989
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