Art 21

Art. 21.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27))((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".
Entrata in vigore il 29 aprile 2020

Sentenze1


  • 1. TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-16, n. 202401110
    Provvedimento:
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    • art. 2043 c.c.·
    • art. 4 ter d.l. 44/2021·
    • competenza territoriale·
    • consenso informato·
    • disparità di trattamento tra sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale e sospensione disciplinare·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale·
    • obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2·
    • risarcimento danni·
    • sospensione dal servizio·
    • tutela della salute pubblica·
    • violazione art. 1 L. n. 219 del 22.12.2017·
    • violazione art. 2, 27, 32, 36 della Costituzione·
    • violazione art. 3 D.Lgs. 81/2008·
    • violazione art. 61, 62 e 63 dpr 782/1985·
    • violazione art. 6 DPR 737/1981·
    • violazione art. 9 D.M.I. 127/2019
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