Art 21
Art. 21.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27))((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".
Sentenze • 1
1. TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-04-16, n. 202401110Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 4 ter d.l. 44/2021·
- competenza territoriale·
- consenso informato·
- disparità di trattamento tra sospensione per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale e sospensione disciplinare·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale·
- obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2·
- risarcimento danni·
- sospensione dal servizio·
- tutela della salute pubblica·
- violazione art. 1 L. n. 219 del 22.12.2017·
- violazione art. 2, 27, 32, 36 della Costituzione·
- violazione art. 3 D.Lgs. 81/2008·
- violazione art. 61, 62 e 63 dpr 782/1985·
- violazione art. 6 DPR 737/1981·
- violazione art. 9 D.M.I. 127/2019