Art 30

Art. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, e' trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Giunta regionale affinche' si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresi', comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinche', ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.
Entrata in vigore il 14 marzo 1953
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