modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 8. Modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni1.La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprieta' o la disponibilita' in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2.La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (2)(3)(4)(6) ((8))4.L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010". -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". --------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".
2.La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non e' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di piu' autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. (2)(3)(4)(6) ((8))4.L'avere esercito servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010". -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". --------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".
1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-04-26, n. 202307178Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione per noleggio con conducente·
- commissario ad acta·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimità dell'inerzia amministrativa·
- nulla osta per immatricolazione·
- oscuramento dei dati personali·
- procedimento amministrativo·
- silenzio-inadempimento·
- sostituzione di veicolo·
- trasparenza amministrativa
2. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-06-29, n. 202300856Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazioni per noleggio con conducente·
- carenza di interesse sopravvenuta·
- compensazione delle spese di lite·
- disponibilità dell'azione da parte del ricorrente·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- principio generale del processo amministrativo·
- regolamento comunale·
- requisiti di partecipazione al concorso·
- sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati·
- violazione del giusto procedimento
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-12, n. 202304816Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 Cod. proc. amm.·
- art. 114 Cod. proc. amm.·
- autorizzazioni amministrative·
- competenza amministrativa·
- conversione di autorizzazioni regionali·
- giudizio di ottemperanza·
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- ius receptum·
- limitazioni alle autorizzazioni·
- ottemperanza·
- principio di storicità·
- procedimento amministrativo·
- regolamento comunale·
- rinnovo delle autorizzazioni·
- sospensione delle autorizzazioni·
- violazione delle norme regolamentari
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-26, n. 202305213Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- compensazione spese giudiziarie·
- giurisdizione amministrativa·
- inidoneità sede operativa·
- principio di proporzionalità·
- regolamento comunale·
- revoca autorizzazione·
- ricorso amministrativo·
- servizio di noleggio con conducente (NCC)·
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