autoservizi pubblici non di linea

Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea1.Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2.Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a)il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b)il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1992
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