autoservizi pubblici non di linea

Art. 1. Autoservizi pubblici non di linea1.Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2.Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a)il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b)il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale.
Entrata in vigore il 14 agosto 2017
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