oneri di motivazione analitica
Art. 5. Oneri di motivazione analitica1.A eccezione dei casi in cui la costituzione di una societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria ((...)), nonche' di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilita' della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa.
2.L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ((, secondo modalita' da essi stessi disciplinate)).
3.L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato ((e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo)); per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della ((Corte dei conti)) ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
2.L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ((, secondo modalita' da essi stessi disciplinate)).
3.L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della societa' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato ((e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo)); per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei loro enti strumentali, delle universita' o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della ((Corte dei conti)) ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.