revisione straordinaria delle partecipazioni

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni1.Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e2.A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3.Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (1)
4.L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5.In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (1) 5-bis.A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.
((5-ter.Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019))6.Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7.Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8.Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9.All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 24 luglio 2021

Sentenze67


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309615
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico integrato·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
    • compensazione delle spese giudiziarie·
    • cosa giudicata·
    • gestione dei rifiuti·
    • giurisdizione amministrativa·
    • norme sulla concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità·
    • nullità della sentenza per mancanza di motivazione·
    • principio di tempus regit actum·
    • vizio di revocazione della sentenza

  • 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-11-30, n. 202317986
    Provvedimento:
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    • alta amministrazione·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 6 legge 15 luglio 2002·
    • competenze degli organi societari·
    • delibera assembleare·
    • difetto di attribuzione·
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    • disapplicazione di norme per contrasto con diritto UE·
    • giurisdizione amministrativa·
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    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza societaria·
    • illegittimità costituzionale·
    • interesse legittimo·
    • principio del contrarius actus·
    • revoca degli amministratori·
    • tutela del rapporto fiduciario

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309620
    Provvedimento:
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    • affidamento in house·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 105 e 106 cod. proc. amm.·
    • art. 20 e 24 d.lgs. 175/2016·
    • art. 21 septies legge 241/1990·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
    • compensazione delle spese giudiziali·
    • cosa giudicata·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • normativa in materia di servizio idrico integrato·
    • principio tempus regit actum·
    • vizio di nullità della sentenza

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309619
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico·
    • art. 105 cod. proc. amm.·
    • art. 106 cod. proc. amm.·
    • art. 153 d.lgs. 152/2006·
    • art. 172 d.lgs. 152/2006·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • art. 2909 cod. civ.·
    • art. 395 cod. proc. civ.·
    • art. 73 cod. proc. amm.·
    • autorizzazione allo scarico·
    • competenza amministrativa·
    • cosa giudicata sostanziale·
    • diritto amministrativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • motivazione della sentenza·
    • nullità della sentenza·
    • principio del contraddittorio·
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    • principio di interesse legittimo·
    • principio di legalità·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
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  • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-08-07, n. 202400633
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    • annullamento delibera amministrativa·
    • art. 2347 c.c.·
    • art. 24 d.lgs. 175/2016·
    • eccesso di potere·
    • giusto procedimento amministrativo·
    • liquidazione di società·
    • omesso esame delle eccezioni·
    • principio di leale collaborazione tra enti pubblici·
    • recesso da società·
    • tutela degli interessi dei creditori
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