alienazione di partecipazioni sociali
Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali1.Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1.
2.L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3.La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4.E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.
2.L'alienazione delle partecipazioni e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3.La mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4.E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202302196Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso per revocazione·
- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- conferimento in natura·
- errata percezione dei fatti·
- improcedibilità del ricorso·
- integrazione societaria·
- interesse ad agire·
- legittimazione attiva·
- principio di concorrenza·
- principio dispositivo·
- procedura di evidenza pubblica·
- revocazione della sentenza·
- rinuncia al ricorso
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202302197Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso per revocazione·
- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- dichiarazione di inammissibilità·
- errore di fatto·
- integrazione societaria·
- interesse ad agire·
- legittimazione attiva·
- ordinamento delle questioni processuali·
- principio di concorrenza·
- principio dispositivo·
- procedura di evidenza pubblica·
- revocazione sentenza·
- ricorso ex art. 35 c.p.a.·
- rinuncia al ricorso
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202302198Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- cessione di quote·
- corrispettivo in natura·
- errore di fatto·
- improcedibilità del ricorso·
- integrazione societaria·
- interesse legittimo·
- legittimazione attiva·
- partecipazione pubblica·
- principio dispositivo·
- procedura ad evidenza pubblica·
- revocazione della sentenza·
- rinuncia al ricorso·
- sospensione del giudizio·
- trasformazione societaria·
- valutazione delle questioni processuali
5. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302222Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera consiliare·
- annullamento delibera giuntale·
- carenza di istruttoria·
- clausola di prelazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- estinzione del pegno·
- evidenza pubblica·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- pegno su azioni·
- travisamento dei fatti·
- violazione art. 10 e 17 D.lgs. 175/2016·
- violazione art. 14 D.lgs. 175/2016·
- violazione art. 3 L. 241/1990