Art 11

Art. 11.


Organi amministrativi e di controllo delle societa' a controllo pubblico

1.Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di societa' a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita', professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ((, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)).
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2.L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore unico.
((3.L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.))4.Nella scelta degli amministratori delle societa' a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5.Quando la societa' a controllo pubblico sia costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata, non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu' soci.
6.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ((...)), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le societa' a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. ((Per le societa' controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa' verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la parte variabile non puo' essere corrisposta.
7.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8.Gli amministratori delle societa' a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla societa' di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9.Gli statuti delle societa' a controllo pubblico prevedono altresi':
a)l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b)l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c)il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d)il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10.E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
11.Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della societa' controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla societa' controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della societa' controllante o di favorire l'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12.Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della societa' con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
13.Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14.Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15.Agli organi di amministrazione e controllo delle societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
16.Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.
Entrata in vigore il 26 giugno 2017

Sentenze21


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