Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 21

Art. 21.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. ((13)) ---------------AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 febbraio 1998, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 04/03/1998, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2 "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica".
Entrata in vigore il 4 marzo 1998

Sentenze91

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