Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 18

Art. 18.

Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello gia' esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.
Entrata in vigore il 4 aprile 1933
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