Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 3

Art. 3.

Alla classificazione dei comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di 2ª categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione e' fatta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale comitato, costituito con decreto Reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alla classificazione dei territori di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1933
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