Articolo 43 - Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Art. 43.
Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 15 luglio 2011)) n. 111
1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione ((europea))e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto ((decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,))per le finalita' di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite comunicazione al consumatore";
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.".
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.".
((4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree))
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.".
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole "di uno" sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.
((7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009"))
Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, ((dalla legge 15 luglio 2011)) n. 111
1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione ((europea))e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto ((decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,))per le finalita' di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche";
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite comunicazione al consumatore";
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.".
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.";
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.".
((4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree))
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.".
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole "di uno" sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso.
((7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009"))
1. Trib. Brindisi, sentenza 25/06/2024, n. 1015Provvedimento: Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/06/2024 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Brindisi ufficio lavoro Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/06/2024 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra: VA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORDANO GIUSEPPE, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e INPS, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato RANDO MARILINA e LEONE FABOLA resistente oggetto: cancellazione/non iscrizione elenchi agricoli ed …Leggi di più...
2. Trib. Cosenza, sentenza 28/10/2024, n. 1917Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia n. 1861/2024 RGL introdotta LI ME, elettivamente domiciliato in Cosenza, piazza Loreto n. 35, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Iantorno per procura in atti Ricorrente Nei confronti di Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con …Leggi di più...
3. Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2024, n. 1781Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 1 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. r.g. 4207/2023 TRA LL NI, nato a [...] il [...] e residente Longobucco Fraz. Destro Via Roma n. 70, cod. fisc. n.: [...], in Cariati (CS) alla Via S. D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. Roberto Parise, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF 80078750587, con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, …Leggi di più...
4. Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 3594Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FOGGIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 17.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 9903/2023 R.G.L., vertente TRA US IS rappresentata e difesa dagli avv.ti Velia Scarnecchia e Maria Michela Cammarino RICORRENTE CONTRO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto costituita con l'avv. Paolo Sedda RESISTENTE Oggetto: errata …Leggi di più...
5. Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2024, n. 481Provvedimento: Tribunale Ordinario di Brindisi Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna promossa da: RI IE, Con l'avv. CAFORIO ANGELO Ricorrente Contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con l'avv. FORAMITI FRANCO RI e LEONE FABIOLA Resistente Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/05/2021, la ricorrente in epigrafe emarginata conveniva in giudizio l'I.N.P.S., onde vedere riconosciuto il suo diritto a …Leggi di più...