(approvazione di strumenti urbanistici)

Art. 21.(Approvazione di strumenti urbanistici)1.L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti da parte delle regioni, delle province o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data del loro deposito, col corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati.
L'Amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarita' formale degli atti in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalla legislazione regionale.
2.Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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