(piani attuativi degli strumenti urbanistici)

Art. 22.(Piani attuativi degli strumenti urbanistici)1.L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessita' di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia di privati la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.
2.La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.
3.La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera di adozione o approvazione.
4.Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.
5.L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine e' data facolta' all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
6.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano gia' provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.
7.Sono fatte salve le diverse scadenze e modalita' previste dalle leggi regionali.
Entrata in vigore il 18 maggio 1999
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