gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale

Art. 8. Gestione e cessione delle aree e degli immobili
acquisiti al patrimonio comunale1.I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilita' obiettiva di adeguamento delle unita' stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.
2.La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volonta' di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unita' immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.
3.Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.
4.L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale e' subordinata alla cessione gratuita al comune delle unita' non riparate o non ricostruite.
5.I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprieta', degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonche' dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.
6.Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalita' di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficolta', il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprieta', comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
7.E' in facolta' dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.
8.Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.
9.Il comune procede alla vendita delle unita' immobiliari rimaste nelle sue disponibilita' dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.
10.In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unita'.
11.Le unita' riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorita' a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unita' sono alienate o locate a terzi.
12.Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1984

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