disposizioni in materia espropriazione forzata

Art. 4. Disposizioni in materia espropriazione forzata1.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 492, terzo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
b)all'articolo 503, secondo comma, dopo le parole «dell'articolo 568» sono aggiunte le seguenti: «nonche', nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis»;
c)all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi' il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.»;
d)all'articolo 560:
((01) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento")).
1) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento e' attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. ((Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione))»;
2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «((Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta)). La richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non puo' essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
e)all'articolo 569, quarto comma, le parole «puo' stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,» e dopo le parole «con modalita' telematiche» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
((e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "e' attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"));
f)all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»;
g)dopo l'articolo 590, e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il creditore che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore.»;
h)all'articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «((e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'))»;
i)all'articolo 596, primo comma:
1) dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non puo' superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».
((i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma"));
l)all'articolo 615, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»;
m)all'articolo 648, primo comma, la parola «concede» e' sostituita dalle seguenti: «deve concedere».
((1-bis.All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento"))2.All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente:
"9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente"));
b) al comma 9-septies, primo periodo, le parole: «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» sono sostituite dalle seguenti: «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».
((2-bis.All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile"))3.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a)e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((3-bis.Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale))4.La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((4-bis.La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis))((5.La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis))6.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera h), si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 2 luglio 2016

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