Art 3

Art. 3.1.All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili esistenti nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, utilizzati alla data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di Trento, sono trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia autonoma territorialmente competente.
I beni di cui al comma precedente nonche' le strade statali di cui all'articolo 19 e le relative pertinenze sono consegnati, secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8, secondo e terzo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, alle province autonome territorialmente competenti, previa intesa con le medesime in ordine al riparto dei beni, ivi compresi gli immobili siti nel territorio di una provincia, ma destinati al servizio della rete stradale insistente sui territori di entrambe le province. Gli elenchi descrittivi di cui all'articolo 8, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 sono completati entro il 31 marzo 1998.
Secondo le modalita' di cui al comma precedente e' altresi' consegnata alle province autonome rispettivamente competenti la documentazione amministrativa, concernente gli affari non ancora esauriti.
Salvo quanto disposto ai successivi commi ed esclusi gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1 luglio 1998, le province autonome di Trento e di Bolzano succedono allo Stato e all'ANAS nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data del 1 luglio 1998, inerenti le funzioni delegate.
Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici aggiudicati o affidati dall'ANAS precedentemente al 1 luglio 1998 da accertare d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime province subentrano, senza vincolo di solidarieta', nei rapporti giuridici, con effetto dalla medesima data. Rimangono a carico esclusivo dell'ANAS gli obblighi e i debiti maturati in relazione ai lavori eseguiti fino alla data del 1 luglio 1998 in attuazione dei suddetti appalti.
Fatto salvo quanto previsto per le spese di investimento ricomprese nel programma triennale per la viabilita' 1997 - 1999, l'ANAS provvede, altresi', al rimborso alle province delle somme corrispondenti ai lavori da eseguirsi a decorrere dal 1 luglio 1998, nei limiti dei fondi comunque impegnati e non erogati in attuazione dei medesimi appalti affidati dall'ANAS prima di detta data e non ricompresi nel programma triennale 1997 - 1999. Ai fini di cui al presente comma, le province e l'ANAS, entro il 30 giugno 1998, definiscono d'intesa, per ciascun appalto, lo stato di esecuzione dei lavori, le obbligazioni in capo all'ANAS e le modalita' di rimborso dei relativi oneri. Della ricognizione viene redatto verbale le cui risultanze costituiscono il limite di responsabilita' dell'ANAS.
Agli adempimenti attuativi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.".
Note all'art. 3:
- L'art. 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, era il seguente:
"Art. 29. - Il trasferimento alle province degli uffici statali di cui al precedente art. 27, comporta la successione della provincia allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. Al fine di assicurare la piu' conveniente sistemazione dei servizi statali e provinciali, potranno essere trasferiti alle province immobili anche solo parzialmente destinati a servizi attribuiti alla competenza provinciale, salva la possibilita' di mantenere in proprieta' del Stato altri immobili di pari valore sedi di uffici parzialmente trasferiti alle province, sempre che non vi ostino particolari esigenze di servizio.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, salva la decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto del termine previsto al secondo comma del predetto articolo.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero dei lavori pubblici e dalla provincia".
- L'art. 3, comma 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recitano:
"115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.
116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse".
- L'art. 7 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione) e' il seguente:
"Art. 7. - Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione ovvero ultimate ma non ancora collaudate, restando peraltro a carico dello Stato o della regione la definizione delle eventuali controversie pendenti, comunque insorte in ordine ai beni trasferiti.
I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alle province dalla data di consegna".
- Il secondo ed il terzo comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, sono i seguenti:
"Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
- L'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e' il seguente:
"Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, ne' negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalita' previste al secondo comma dello stesso articolo.
Si applicheranno altresi' le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8".
- L'art. 14 del D.P.R. 20 gennaio, 1973, n. 115, e' il seguente:
"Art. 14. - Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari all'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo".
Entrata in vigore il 23 settembre 1997

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi