(programmi pluriennali di attuazione)

Art. 13.(Programmi pluriennali di attuazione)

L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni: esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1977
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