(sanzioni amministrative)
Art. 15.(Sanzioni amministrative)
Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune interessato.
Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione.
Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.((8))---------AGGIORNAMENTO (8)La L. 28 febbraio 1985, n.47 ha disposto (con l'art.2) che:" Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:
a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza sulle costruzioni e' esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformita' o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L'ordinanza e' vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro l'ordinanza del sindaco puo' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti giuridici aventi per oggetto unita' edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.
Qualora l'opera eseguita in totale difformita' o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che e' emessa dal sindaco del comune interessato.
Le opere realizzate in parziale difformita' dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione.
Non si precede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali e' stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilita'.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformita' dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprieta' dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione ivi prevista e' comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.((8))---------AGGIORNAMENTO (8)La L. 28 febbraio 1985, n.47 ha disposto (con l'art.2) che:" Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2019, n. 03885Provvedimento: N° 3885- 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Immobile acquistato dal EF SC - Primo Pres.te f.f. - Comune ex art. 7 I. n. 47/85 Successivo comodato di parte di esso - Scadenza - CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione - Azione di rilascio - Giurisdizione Ud. 03/07/2018 - ENRICA D'AN -Consigliere - PU R.G.N. 25903/2016 CE AN GENOVESE Consigliere - Kon3885 Rep. ETTORE CIRILLO - Consigliere - ем. - Rel. Consigliere - RAFFAELE FRASCA MARIA ACIERNO Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/09/2006, n. 20317Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere - Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MESSINA 15, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE TENUTA, …Leggi di più...
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2005, n. 5332Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PISELLI …Leggi di più...
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2005, n. 5333Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - Consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA NAPOLEONI, rappresentato e difeso dall'avvocato PISELLI …Leggi di più...