norme transitorie e finali

Art. 9. Norme transitorie e finali1.Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei regolamenti di cui all'articolo 7 sono soppressi tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano dall'incarico i direttori degli stessi.
3.A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso e il personale e' trasferito nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.
4.A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se piu' favorevole.
5.Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalita', secondo modalita' stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalita', e' inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.
6.Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, puo', a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata.
7.Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal Consiglio, il 50 per cento dei posti e' riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui all'allegato I con piu' di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalita'.
9.A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al trattamento economico del personale, nonche' quelle relative alle attivita' istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995.
10.Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli articoli da 305a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.
Note all'art. 9:
- Si trascrive l'art. 51 del suriportato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318:
"Art. 51. - Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agrari sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica e' stabilita dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto:
a) ruolo dei direttori;
b) ruolo dei direttori di sezione;
c) ruolo degli sperimentatori;
d) ruolo amministrativo;
e) ruolo degli esperti;
f) ruolo dei segretari contabili;
g) ruolo del personale esecutivo;
h) ruolo dei preparatori;
i) ruolo degli uscieri;
l) ruolo degli autisti".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta):
"2. Il personale diendente dall'ENCC e dalle societa' controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, e' iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico e' regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri".
- Si trascrive il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e' riportato in nota all'art. 1.
- Il titolo della legge 6 giugno 1973, n. 306, e' riportata in nota all'art. 1.
- Si trascrivono gli articoli da 305a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 305 (Concorso per la nomina a direttore straordinario). - Per l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario di istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di eta'.
A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica".
"Art. 306 (Svolgimento della carriera dei direttori). - I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosita' scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di universita'.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e' divenuto definitivo.
La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.
I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.
I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio".
"Art. 307 (Nomina a direttore). - La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305.
Si puo' prescindere dalla procedura del concorso:
a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di universita' e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra l'attivita' di sperimentazione agraria o talassografica demandata all'istituto e sulla nomina abbia espresso parere favorevole, ad unanimita' di voti, la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai sensi della lettera a), del precedente comma, direttori di istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservano la relativa anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza. Ai direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma del presente art. e' attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di direttore ordinario.
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Durante la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto e' affidata, per incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti all'istituto stesso".
"Art. 308 (Approvazione dei lavori delle commissioni).
- Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore straordinario e quelli delle commissioni previste dall'art. 306 sono soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarita' di essi, della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 309 (Trasferimento del direttore). - Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o talassografica ad altro istituto puo' essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 310 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione).
- I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
Al compimento del settantesimo anno di eta' sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attivita' scientifiche secondo le modalita' da determinarsi dal Ministero.
I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei casi e con le modalita' previste dal presente decreto".
"Art. 311. (Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari). - I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di universita' o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianita' ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza".
"Art. 312 (Disposizioni particolari per i direttori). - Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del consiglio di amministrazione sono demandate alla Sezione 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1999
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