commissione per la classificazione delle opere cinematografiche
Art. 3. Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche1.Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», e' istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione.
La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2.La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3.La Commissione e' composta da un Presidente e da quarantanove membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:
a)quattordici componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b)sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;
c)sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d)sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;
e)sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f)quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g)tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4.Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5.Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali, anche g).
Note all'art. 3:
- Per l'articolo 33, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277, si veda nelle note alle premesse.
La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.
2.La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.
3.La Commissione e' composta da un Presidente e da quarantanove membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. Il Presidente e i membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono cosi' individuati:
a)quattordici componenti scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari;
b)sette componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori;
c)sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;
d)sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza;
e)sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;
f)quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.
g)tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;
4.Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.
5.Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita' ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresi' l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza di tutte le professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) e, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi e' uso di, animali, anche g).
Note all'art. 3:
- Per l'articolo 33, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277, si veda nelle note alle premesse.