finalita' della legge

Art. 2. Finalita' della legge1.Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative.
Entrata in vigore il 11 agosto 1997

Sentenze5

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