finalita' della legge
Art. 2. Finalita' della legge1.Le azioni di sostegno alle attivita' produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonche' alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresi' al principio della programmazione, della trasparenza e della redditivita' delle iniziative.
Sentenze • 5
2. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-03-06, n. 202400215Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996·
- bilancio d'impresa·
- Decreto Liquidità·
- Fondo di garanzia per le PMI·
- metodologia di calcolo ESL·
- modalità operative del Fondo di Garanzia·
- perdita di capitale sociale·
- procedimento di revoca·
- requisiti per l'ammissione al Fondo·
- revoca del finanziamento·
- ripianamento delle perdite·
- tutela cautelare
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-11-26, n. 201411867Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- crescita del fatturato·
- Fondo di Garanzia ex l. n. 662/96·
- inefficacia delle garanzie·
- interpretazione disposizioni operative·
- legittimo affidamento·
- onere della prova·
- requisiti per l'accesso alle garanzie·
- sospensione delle garanzie·
- violazione art. 1 l. n. 241/90