incentivi automatici

Art. 8. Incentivi automatici1.Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industri, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:
a)l'intensita' dell'aiuto concedibile e' ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea;
b)le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni;
c)sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unita' e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonche' dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;
d)l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti e' elevato fino a un massimo di trenta mesi;
e)le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie.
2.Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.
3.Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare.
Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2.
4.Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilita' previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.
5.Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
6.Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
7.All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
Note all'art. 8:
- L'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", e' il seguente:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1.
Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree deprese, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli intenti di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica detta le modalita' e le pocedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea.
L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorre tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni".
- Il comma 2, dell'art. 1, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", e' il seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazio ni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo".
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", sono i seguenti:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e ell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti ai vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; costituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Il conto fiscale e' regolamentato dall'art. 78, comma 27 e seguenti che di seguito si riportano:
"27. E' istituito a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sui territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e nsegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;
d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38 -bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3 -bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente art. secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43".
- Il comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). - 2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile.
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli".
- La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca la "Disciplina organica dellintervento straordinario nel Mezzogiorno" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986, n. 61, Supplemento ordinario.
- Il comma 1 dell'art. 1-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' il seguente:
"Art. 3-bis (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1. All'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: ''nei settori'' sono inserite le seguenti: ''della innovazione tecnologica, della tutela ambientale''".
- Gli obiettivi numeri 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:

"Art. 9.
Obiettivo n. 2

1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunita' urbane).
2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti:
a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;
c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, puo' estendersi anche:
a zone contingue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c);
a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale;
ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone.
3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'art. 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.
4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.
5. Berlino puo' beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo.
6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.
7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.
9. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:
le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le forme d'intervento;
il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni persistenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.
10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
11. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.

Art. 11.
Obiettivo n. 5

1. Le modalita' di attuazione delle azioni connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5) sono decise nel quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5.
2. Le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate, conformemente alla procedura prevista all'art. 17, tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupare in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilita' all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune.
Questi criteri saranno precisati nel contesto delle disposizioni adottate in virtu' dell'art. 3, paragrafi 4 e 5.
3. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone rurali, che contengono in particolare:
la descrizione delle principali linee riguardanti lo sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni;
l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari, prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi;
l'articolazione, se del caso, con le conseguenze della riforma della politica agricola comune.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.
La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento nonche' con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, nell'ambito della parnership di cui all'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale, avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:
le linee prioritarie di sviluppo scelte per l'intervento comunitario;
le forme di intervento;
il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di questi interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.
Le modalita' d applicazione del presente paragrafo sono precisate dalle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4 e 5.
4. L'intervento assume prevalentemente forma di cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi operativi.
5. Le azioni finanziabili col concorso dei diversi Fondi strutturali che debbono contribuire all'obiettivo n. 5 sono precisare dall'art. 3, paragrafo 4 e 5. Per quanto riguarda il FEAOG-Orientamento, tali disposizioni mantengono da un lato, le misure da finanziarie ai fini dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo a n. 5 a) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b)".
Entrata in vigore il 11 agosto 1997
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