norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza
Art. 24. Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza1.L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Note all'art. 24:
- L'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", recita:
"Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di ''studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario'', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanita', fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Note all'art. 24:
- L'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", recita:
"Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attivita' per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di ''studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario'', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attivita', ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".
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