Art 1

Art. 1.
Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di leggo;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1984

Sentenze10


  • 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-01-11, n. 202400314
    Provvedimento:
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    • annullamento di bando di concorso·
    • isolamento fiduciario da COVID-19·
    • istanza di rimessione in termini·
    • legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rimessione in termini·
    • ordinanza cautelare·
    • par condicio tra concorrenti·
    • principio di autoresponsabilità·
    • pubblicazione di provvedimenti amministrativi·
    • ripartizione di contributi·
    • sospensione dei termini per emergenza sanitaria·
    • termini procedimentali·
    • tutela cautelare monocratica·
    • violazione del giudicato cautelare

  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-18, n. 201800650
    Provvedimento:
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    • arresto definitivo delle attività di pesca·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • decreto ministeriale 22 dicembre 2000·
    • decurtazione del premio di arresto definitivo·
    • eccesso di potere per ingiustizia manifesta·
    • eccesso di potere per omessa e insufficiente motivazione·
    • regolamenti CE n. 1263/1999 e n. 2792/1999·
    • risarcimento del danno per decurtazione del premio·
    • violazione di legge per indeterminazione assoluta della normativa di riferimento·
    • violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-27, n. 201106843
    Provvedimento:
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    • annullamento degli atti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • irricevibilità del ricorso per tardività·
    • notifica individuale·
    • omessa istruttoria·
    • perimetrazione di sito di bonifica·
    • principio "chi inquina paga"·
    • principio del contraddittorio procedimentale·
    • pubblicazione del provvedimento amministrativo·
    • spese processuali

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-30, n. 201109413
    Provvedimento:
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    • 5 per mille IRPEF·
    • Annullamento atto amministrativo·
    • Codice dell'amministrazione digitale·
    • Compensazione spese·
    • Giurisdizione giudice amministrativo·
    • Imparzialità·
    • Legge n. 839/1984·
    • Principio di ragionevolezza·
    • Pubblicazione DPCM·
    • Pubblicità telematica vs. obbligatoria·
    • Termine perentorio·
    • Trasparenza

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-11-30, n. 201109420
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 1 D.P.C.M. 23 aprile 2010·
    • art. 2 D.P.C.M. 23 aprile 2010·
    • art. 55 del codice dell'amministrazione digitale·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • DPCM 23 aprile 2010·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • legge n. 839 del 1984·
    • ordinanza cautelare·
    • pubblicazione degli atti amministrativi·
    • ripartizione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche·
    • termine perentorio di presentazione delle domande·
    • trasparenza e ragionevolezza degli atti amministrativi
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