Art 1
Art. 1.
Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di leggo;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana".
Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi forza di leggo;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e d).
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della presente legge.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalita'.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana".
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