Art 3

Art. 3.1.Al personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonche' al personale sottufficiale ((. . .)) del Corpo forestale dello Stato e' attribuito, ((con le medesime decorrenze previste per il personale dell'Arma dei carabinieri agli articoli 1 e 2)), il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi
vice sovrintendenti.......... livello VI
vice brigadiere

sovrintendente............. livello VI
brigadiere

maresciallo ordinario......... livello VI

((sovrintendente principale, maresciallo capo, maresciallo (del Corpo forestale dello Stato):.... livello VI-bis;))

sovrintendente capo......... livello VII
maresciallo maggiore
maresciallo maggiore aiutante
maresciallo maggiore aiutante carica speciale
((1-bis.Al medesimo personale spettano altresi' l'indennita' pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e gli altri trattamenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge nelle misure rispettivamente spettanti, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al sovrintendente capo, al vice ispettore, all'ispettore, all'ispettore principale e all'ispettore capo della Polizia di Stato.
1-ter.Ai fini della corresponsione delle competenze spettanti a norma dei commi 1 e 1- bis si osservano le disposizioni dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312))
Entrata in vigore il 7 marzo 1992
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