Art 2

Art. 2.

In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato e' dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata intera. (2) ((5))
Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed e' soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo. (2)
La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo e' determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni.
Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e' istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinera' la misura, che non potra' superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonche' la devoluzione e le specifiche destinazioni. (2)
---------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 6) che "La misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, e' raddoppiata". ---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si applica per il traffico di cabotaggio".
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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