(ricongiungimento familiare).

Art. 29. (Ricongiungimento familiare).1.Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a)coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;
b)figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c)figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d)genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis.Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
1-ter.Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a)e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
2.Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3.Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a)di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b)di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5.Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.
6.Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
((7.La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' inviata, con modalita' informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalita', ne rilascia ricevuta))((63))8.Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato ((entro novanta giorni)) dalla richiesta. ((63))9.La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a)quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b)agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
c)nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

---------------AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 4) che, ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le presenti modifiche si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2017

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/09/2013, n. 21108
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    • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-13, n. 202301278
      Provvedimento:
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      • art. 21 octies co. 2 L. 241/1990·
      • art. 5 co. 4 e 13 co. 2 lett. b) D.Lgs. 286/98·
      • atti vincolati·
      • diniego di rinnovo del permesso di soggiorno·
      • motivazione per relationem·
      • ricorso gerarchico·
      • sospensione del permesso di soggiorno·
      • tardività nella presentazione dell'istanza·
      • travisamento fattuale·
      • tutela del diritto all'unità familiare·
      • violazione art. 10 bis L. 241/1990·
      • violazione art. 19 co. 1.2 D.Lgs. 286/98·
      • violazione art. 3 co. 1 L. 241/90·
      • violazione art. 5 co. 2 D.P.R. 1199/1971

    • 3. TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2024-06-18, n. 202401860
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      • art. 29 d.lgs. 286/1998·
      • art. 4 e 5 d.lgs. 286/1998·
      • art. 60 cod. proc. amm.·
      • art. 73 d.P.R. 1990 n. 309·
      • compensazione spese·
      • condanne penali·
      • diniego di rinnovo permesso di soggiorno·
      • legami familiari·
      • reati ostativi·
      • valutazione discrezionale

    • 4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302642
      Provvedimento:
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      • art. 22 d.lgs. n. 286/1998·
      • art. 29 d.lgs. n. 286/1998·
      • circostanze sopravvenute·
      • condanna per reati ostativi·
      • diniego del permesso di soggiorno·
      • legami familiari·
      • motivi di attesa occupazione·
      • redditi insufficienti·
      • spese processuali compensate·
      • valutazione della legittimità del provvedimento

    • 5. TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202300535
      Provvedimento:
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      • art. 30 d.lgs. n. 286/1998·
      • art. 4 d.lgs. n. 286/1998·
      • art. 60 c.p.a.·
      • bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare·
      • condanna penale·
      • difetto di giurisdizione·
      • diniego del permesso di soggiorno·
      • espulsione·
      • giurisdizione del giudice amministrativo·
      • motivi di famiglia·
      • motivi di lavoro subordinato·
      • permesso di soggiorno·
      • procedura amministrativa
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