Art 19

Art. 19.
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1.In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2.Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a)degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b)degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c)degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d)delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. ((2A))---------------AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
Entrata in vigore il 2 agosto 2000

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