Art 47
Art. 47. (Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a)gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
c)il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e)gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g)l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a)gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
c)il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e)gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g)l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204319Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 241/1990·
- art. 6 legge 91/1992·
- art. 9 legge 91/1992·
- compensazione delle spese·
- concessione della cittadinanza italiana·
- diniego della cittadinanza italiana·
- discrezionalità dell'amministrazione·
- eccesso di potere·
- integrazione nella comunità nazionale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- precedenti penali·
- valutazione della personalità del richiedente
4. TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-24, n. 201002653Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 del D.P.C.M. 16 ottobre 1998·
- autocertificazione·
- documentazione per regolarizzazione·
- passaporto come prova di ingresso·
- permesso di soggiorno·
- prova della presenza in Italia·
- requisiti per permesso di soggiorno·
- rifiuto permesso di soggiorno·
- rimessione in termini·
- sospensione cautelare
5. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2009-09-29, n. 200909377Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle norme·
- art. 5 del D.L. 30.12.1989 n. 416·
- asilo politico·
- compensazione delle spese·
- diniego del permesso di soggiorno·
- diritti soggettivi·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisprudenza in materia di asilo politico·
- inammissibilità del ricorso·
- provvedimenti della Questura·
- riconoscimento dello status di rifugiato·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- status di rifugiato politico