Art 47

Art. 47. (Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

1.Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a)gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'art. 3;
c)il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e)gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g)l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nota all'art. 47:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Se ne riporta il comma 2, come modificato dal presente articolo:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
Entrata in vigore il 18 agosto 1998

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