diritto di difesa (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

Art. 17. Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)1.Lo straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta ((della parte offesa o)) dell'imputato o del difensore.
Entrata in vigore il 9 settembre 2002

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