Art 15

Art. 15.

Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della C.R.I. gli aspiranti che si trovino nelle seguenti condizioni;

a) abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o un titolo equipollente ((stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze))

b) siano sottufficiali congedati del Regio esercito, che abbiano ottenuto dalle Commissioni di avanzamento del Corpo, al quale appartennero, una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualita' militari, morali ed intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che posseggano uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Regio esercito.

In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovra' sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale, in base al disposto dell'art. 94, dinanzi ad apposita Commissione.
Entrata in vigore il 4 settembre 1941

Sentenze1

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