Allegato A-art. 53
Art. 53.
In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o piu' funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui e' imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.
In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, puo' ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento e' reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli e' stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.