Allegato A-art. 1


ALLEGATO A.

Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Art. 1.

Il presente regolamento provvede per il personale di ruolo e si applica al personale ordinario e straordinario solo in quanto e' per essi esplicitamente stabilito.

Il personale di ruolo (stabile ed in prova) e' inscritto nell'apposita matricola, dove per ciascun agente sono registrati il cognome, il nome, la paternita', il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare, la data, la qualifica, lo stipendio o paga ed ogni altra indicazione riguardante l'assunzione, l'inscrizione all'Istituto di previdenza, gli avanzamenti, le onorificenze, gli encomi, le gratificazioni, i traslochi, le malattie, le aspettative e le assenze costituenti interruzioni di servizio, le punizioni, le indicazioni che concernono lo stato di servizio e quelle relative alla cessazione dal servizio.

Con ordini di servizio sono portati a conoscenza del personale tutti i provvedimenti in materia di nomine, promozioni, esoneri, punizioni degli ultimi tre gradi, encomi, traslochi, ecc.

Ai singoli interessati e' data altresi' comunicazione per iscritto dei provvedimenti che personalmente li riguardano.

All'agente che cessa dal servizio o, in caso di morte, agli eredi, viene consegnato, a richiesta, un estratto della matricola, nel quale non vengono indicate le punizioni dei primi due gradi, le malattie e i traslochi. Tale estratto viene rilasciato anche all'agente in servizio, che eccezionalmente lo richieda.
(26) ((27)) -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 giugno 2017
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