(finalita').
Art. 1. (Finalita').1.La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2.E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3.Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a)tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b)tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo termine;
c)adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza). - (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.».
2.E' tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di assicurare il rispetto della dignita' e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3.Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a)tutela della dignita' e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b)tutela e promozione della qualita' della vita fino al suo termine;
c)adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, reca: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni:
«Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza). - (Omissis).
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.».
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-07-18, n. 202312142Provvedimento:Leggi di più...- appropriatezza terapeutica·
- art. 15 d.lgs. 95/2012·
- art. 1 l. 38/2010·
- art. 7 d.l. 347/2001·
- bioequivalenza·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere amministrativo·
- effetti collaterali degli oppioidi·
- equivalenza terapeutica·
- farmaci oppioidi per terapia del dolore·
- lista di trasparenza dei medicinali·
- principio di non automatismo nell'inserimento in lista di trasparenza·
- ruolo del medico nella prescrizione·
- sostituzione dei farmaci·
- titolazione della dose·
- trasparenza dei medicinali·
- valutazione tecnico-scientifica dei farmaci
2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-07-13, n. 202311658Provvedimento:Leggi di più...- appropriatezza terapeutica·
- art. 15 d.lgs. 95/2012·
- art. 1 l. n. 38/2010·
- art. 3 l. n. 241/1990·
- art. 7 d.l. 347/2001·
- bioequivalenza·
- contenimento delle spese·
- difetto di istruttoria·
- D.P.R. 309/1990·
- eccesso di potere·
- equivalenza terapeutica·
- farmaci oppioidi·
- lista di trasparenza·
- livelli essenziali delle prestazioni·
- non sostituibilità dei farmaci·
- sostituzione dei farmaci·
- terapia del dolore·
- valutazione dell'AIFA