Art 12
Art. 12.
I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano gia' formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprieta' diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realta' socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.
Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore
diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per valore del fondo eccedente la sua quota di eredita' ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.
Nei casi di acquisto per ampliamento di proprieta' coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validita' della nuova azienda; salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.
Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore puo' essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.
I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano gia' formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprieta' diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realta' socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.
Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore
diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per valore del fondo eccedente la sua quota di eredita' ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.
Nei casi di acquisto per ampliamento di proprieta' coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validita' della nuova azienda; salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.
Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore puo' essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-05, n. 201406010Provvedimento:Leggi di più...- atto immediatamente lesivo·
- decadenza dai benefici fiscali e creditizi·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- formazione progressiva degli atti amministrativi·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione per connessione·
- interesse legittimo·
- revoca sanzionatoria·
- violazione di legge