Art 2

Art. 2.
I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata e' di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprieta' contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui allo articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1971

Sentenze1

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