(procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

Art. 45.(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
per l'esercizio di professioni regolamentate)1.La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.2.Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.3.Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.4.Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.5.L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.6.Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.7.I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.
Note all'art. 45:
- Per l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi Note all'art. 17.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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