definizioni

Art. 1. Definizioni1.Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
((a) «convenzioni internazionali»: le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:
1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
2.convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;((b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, o il codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;))((dalla regola 1.4.38))((...))((q) «tratto di mare»: un tratto di mare o una rotta marittima definiti a norma dell'articolo 3.Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della «SOLAS 1974»;))((r) «area portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;))((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43))((il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))((v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti, una nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;))((z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le navi e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di cui alla lettera bb-sexies;))((aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri;))((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43))((bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone che hanno particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilita', le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;))((bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;))((bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a vela anche se munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di 7;
bb-octies) «materiale equivalente»: leghe di alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta' intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio;
bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova specificato nel codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 dicembre 2010, nella versione aggiornata;
bb-decies) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave da passeggeri storica progettata prima del 1965 e le relative repliche costruite principalmente con i materiali originali, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
bb-undecies) «unita' da diporto o unita' veloce da diporto»: un'unita' che non e' impegnata in attivita' commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
bb-duodecies) «imbarcazione di servizio (tender)»: un'imbarcazione in dotazione alla nave che e' utilizzata per trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri ferma alla terraferma e viceversa;
bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' della nave;
bb-quater decies) «unita' veloce di servizio off-shore»: un'unita' utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita'»:
1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente le dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale;
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita' di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;
3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita di esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri su un intero ponte;
4.qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave da passeggeri;
bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa;
bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi «A» e «B»:
1. la cui chiglia e' stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e
2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e
3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D» a tale data o a una data successiva alla quale hanno raggiunto i trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1° ottobre 2015.))
Entrata in vigore il 8 giugno 2020
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