(contenuto della citazione)

Art. 7.(Contenuto della citazione)1.Il numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 167".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 163 del codice di procedura civile, gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione, o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresenza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167".
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti".
Entrata in vigore il 27 novembre 1991

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