(proposizione della domanda)

Art. 68.(Proposizione della domanda)1.Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.
Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Nota all'art. 68:
- Il testo dell'art. 398 del codice di procedura civile, il cui terzo comma e' stato gia' modificato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 398 (Proposizione della domanda). - La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Entrata in vigore il 27 novembre 1991
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