Art 86
Art. 86.
(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di
sentenza straniera o di lodo arbitrale)
1.Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.
La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".
-----------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".
(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di
sentenza straniera o di lodo arbitrale)
1.Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile.
La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".
-----------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".