(enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)

Art. 66.(Enunciazione del principio di diritto
e decisione della causa nel merito)1.La rubrica ed il primo comma dell'articolo 384 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 384 - (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito) - La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa del merito qualora non siano ulteriori accertamenti di fatto".
Nota all'art. 66:
- Il testo dell'art. 384 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito).- La corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformirsi ovvero decide la causa nel merito qualora nonsiano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione".
Entrata in vigore il 27 novembre 1991
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